Legge Ordinaria n. 290 del 11/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 23 maggio 1970 n. 128)
Riapertura e proroga del termine stabilito dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  stabilito  dall'articolo  12  del  decreto legislativo
luogotenenziale  21  agosto  1945,  n.  518,  e' prorogato fino al 31
dicembre  1970 per la presentazione di proposte al valor militare per
i caduti, i comuni e le province.
  Le  proposte con le relative documentazioni dovranno essere inviate
alla  commissione  unica  nazionale di primo grado per la concessione
delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare
-  Ministero  della  difesa,  istituita  con  la legge 28 marzo 1968,
numero 341.
 

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