Legge Ordinaria n. 361 del 30/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 18 giugno 1970 n. 151)
Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei monopoli di Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Gli  operai,  uomini  e  donne,  assunti  per  lavori  di carattere
stagionale  delle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in
servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi e che
negli  ultimi  due  anni abbiano lavorato oltre 200 giorni in ciascun
anno,  sono  inquadrati  nel  ruolo  del  personale  permanente delle
agenzie  coltivazioni e manifatture sino al loro totale assorbimento,
attraverso  concorsi  che  saranno  localmente  banditi entro un anno
dall'entrata   in   vigore  della  presente  legge  dalle  agenzie  e
manifatture  stesse  ai  sensi  dell'articolo  1 della legge 31 marzo
1955, n. 265.
  L'assenza  dal servizio per comprovata malattia e' considerata come
presenza al lavoro.
  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente legge, gli interessati
debbono  presentare, a pena di decadenza entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della legge stessa, apposita domanda alla Direzione
generale monopoli di Stato e non devono avere superato il 45° anno di
eta' al 1 gennaio 1960.
  I concorsi presso le agenzie saranno indetti ed espletati prima dei
concorsi presso le manifatture.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 maggio 1970

                               SARAGAT

                                                        RUMOR - PRETI

                                                        Visto,     il
Guardasigilli: REALE
 

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