Legge Ordinaria n. 76 del 19/02/1970 (Pubblicata nella G.U. del 16 marzo 1970 n. 68)
Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   tutti   i   lavori   appaltati,  concessi  o  affidati  prima
dell'entrata in vigore della presente legge, la facolta' di procedere
alla  revisione  dei prezzi prevista dal decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello  Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con la
legge  9  maggio  1950,  n.  329,  e' ammessa, per la parte di lavori
eseguita   dal   1   gennaio   1969   fino   all'ultimazione,  quando
l'Amministrazione  riconosca  che  il  costo relativo a tale parte e'
aumentato  o diminuito in misura superiore al 5 per cento per effetto
di  variazioni  dei prezzi correnti, intervenute successivamente alla
presentazione della offerta.
  Sono  fatte salve le precedenti disposizioni per la parte di lavori
eseguita fino al 31 dicembre 1968.
  Quando  manchi  una precedente domanda di revisione, la stessa deve
essere  presentata, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge, o entro la data della firma
del  certificato  di  collaudo,  se questa avvenga successivamente al
predetto termine di tre mesi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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