Legge Ordinaria n. 8 del 23/01/1970 (Pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 1970 n. 35)
Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto  di  credito  per  il finanziamento a medio termine alle
medie  e  piccole industrie situate nel territorio della provincia di
Udine,  costituito  con  legge  31  luglio  1957,  n.  742, assume la
denominazione  di  "Mediocredito  per  le piccole e medie imprese del
Friuli-Venezia  Giulia"  ed e' autorizzato ad esercitare, su tutto il
territorio  della  Regione,  nelle forme e con le agevolazioni, anche
fiscali,  stabilite  dalla citata legge istitutiva e dalle successive
sue  integrazioni,  il credito a medio termine in favore di piccole e
medie   imprese  industriali,  commerciali  e  turistico-alberghiere,
nonche'  ad esercitare le altre attribuzioni allo stesso assegnate da
leggi speciali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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