Legge Ordinaria n. 953 del 30/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1970 n. 314)
Norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani di taluni comuni della valle del Belice impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo della valle stessa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  giovani  iscritti nelle liste di leva dei comuni della valle del
Belice,  indicati  nel  primo  comma  dell'articolo  26 della legge 5
febbraio  1970,  n.  21,  i  cui  abitati  sono  stati  dichiarati da
trasferire  totalmente  o  parzialmente  a  causa  dei  terremoti del
gennaio  1968,  che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli
anni  1971,  1972  e  1973,  sono  ammessi,  a domanda, al rinvio del
servizio  militare di leva qualora chiedano di essere impiegati in un
servizio  civile,  della  stessa  durata  di  quello militare, per la
ricostruzione e lo sviluppo della valle.
  La  disposizione  del  comma precedente si applica anche ai giovani
iscritti  nelle  liste  di leva del comune di Roccamena, indicato nel
secondo  comma  del  citato articolo 26, che dovranno rispondere alla
chiamata alle armi negli anni suindicati.
 

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