Legge Ordinaria n. 962 del 20/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1970 n. 315)
Disposizioni relative ai brevetti di invenzioni destinate esclusivamente ai non vedenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  concessione  e  la  conservazione  di  brevetti  e di privative
industriali   rilasciati   rispettivamente   per  l'invenzione  e  la
produzione  di qualsiasi ritrovato destinato per sua specifica natura
all'uso  esclusivo  dei ciechi, nonche' tutti gli atti inerenti, sono
esenti da ogni imposta e tassa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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