Legge Ordinaria n. 964 del 24/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1970 n. 315)
Norme integrative della legge 21 luglio 1965, n. 939, riguardante il trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  agevolazioni  previste  dal  primo  comma dell'articolo 1 della
legge 21 luglio 1965, n. 939, con esclusione dell'esenzione daziaria,
sono  estese  agli apparati motori completi di propulsione di potenza
normale  non  superiore  a  250 cavalli asse, a quelli, con numero di
giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra
i  251  e  i 500 cavalli asse, e a quelli a scoppio, a condizione che
detti apparati siano effettivamente impiegati, con l'osservanza delle
disposizioni recate dalla predetta legge:
    a)  sulle  nuove  costruzioni  navali,  comprese quelle militari,
destinate  all'estero, sulle navi e sui galleggianti, compresi quelli
militari, modificati, trasformati, riparati, allestiti o arredati per
conto di committenti esteri;
    b) sulle imbarcazioni previste dall'articolo 246 del codice della
navigazione che siano destinate quali pertinenze alle navi ammesse ai
benefici fiscali di cui alla legge citata.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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