Legge Ordinaria n. 965 del 24/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1970 n. 315)
Inquadramento del personale tecnico di radiologia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Coloro che prestavano servizio alle dipendenze di enti pubblici con
funzioni  di  tecnico di radiologia medica alla data di pubblicazione
della legge 4 agosto 1965, n. 1103, e che trovandosi nelle condizioni
previste   dallo   articolo  30  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  marzo  1968,  n.  680,  abbiano  continuato a prestare
servizio fino al giorno della notifica della decisione della apposita
commissione  di diniego del rilascio del diploma di abilitazione, per
mancanza del requisito previsto dall'articolo 21 della legge 4 agosto
1965,  n.  1103,  possono,  entro  tre  mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, presentare istanza al medico provinciale
per  essere  ammessi  alle  prove dell'esame previsto dall'articolo 8
della  stessa  legge  per  il conseguimento del diploma di tecnico di
radiologia medica.
  Ove  conseguano  il  diploma,  le  amministrazioni  di appartenenza
devono  riassumerli  in  servizio nel posto precedentemente occupato,
sempre  che  il  posto  non  sia stato gia' occupato con personale di
ruolo attraverso pubblico concorso.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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