Legge Ordinaria n. 995 del 03/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1970 n. 317)
Ammissione di militari stranieri alla frequenza di corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle forze armate italiane.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  della  difesa  e'  autorizzato ad ammettere militari
stranieri  a  frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti
militari,  assumendo  a proprio carico, in tutto o in parte, le spese
per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed
il  materiale didattico, nonche' le spese per il viaggio dal paese di
provenienza  alla  sede  designata,  e viceversa, e per gli eventuali
spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi.
  Il  numero  dei  militari  stranieri  da  ammettere  ai corsi ed il
trattamento  da  praticare  agli  stessi,  nei limiti di cui al comma
precedente,  sono  stabiliti annualmente con decreto del Ministro per
la  difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il
tesoro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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