Legge Ordinaria n. 1094 del 11/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1971 n. 322)
Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli Istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità, di qualifica negli istituti professionali e di licenza della scuola media.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  A partire dall'anno scolastico 1968-69, al personale non insegnante
degli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria  ed artistica,
presente  in  servizio  negli  istituti  e scuole medesime durante il
periodo  degli  esami  di  Stato  di  maturita',  di  qualifica negli
istituti  professionali  e  di  licenza  della  scuola  media,  ferma
restando  la  corresponsione  delle indennita' previste dalle vigenti
disposizioni  per  ogni  alunno  iscritto  agli esami; e' dovuto, dal
giorno  precedente l'inizio delle prove a quello seguente la chiusura
della sessione, un compenso giornaliero nella misura che segue:
    1)  ai  segretari  ed  ai  censori di disciplina, ai vice rettori
aggiunti  dei  convitti  nazionali,  alle  maestre  istitutrici degli
educandati  femminili  dello  Stato  e  al personale di economato del
ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello
Stato,  lire 1.000 per gli esami di Stato di maturita' e lire 800 per
gli  esami  di  qualifica  negli  istituti professionali e di licenza
della scuola media;
    2)  agli  applicati  di  segreteria,  agli  aiutanti  tecnici, ai
magazzinieri  ed ai bidelli capo, ai bidelli capo del ruolo unico dei
convitti  nazionali  e degli educandati femminili dello Stato, di cui
all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 600 per tutti
gli esami indicati, nel n. 1);
    3)  ai  bidelli  ed  agli  appartenenti  ai  ruoli della carriera
ausiliaria  del  personale  di cucina, degli accudienti ai convitti e
guardarobiere,  di  cui alla tabella H annessa alla legge 22 novembre
1961,  n.  1282, al personale ausiliario del ruolo unico dei convitti
nazionali   e   degli   educandati  femminili  dello  Stato,  di  cui
all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359; lire 550 per tutti
gli esami indicati nel n. 1).
  I  predetti  compensi  faranno carico al bilancio dello Stato anche
per il personale fornito dagli enti locali.
  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge per
l'anno  finanziario  1970  si  provvede  con  le  disponibilita'  dei
capitoli  1766,  1845,  2011  e  2086 dello stato di previsione della
spesa  del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario
medesimo,  e  per  i  successivi  esercizi  con le disponibilita' dei
corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione dello stesso
Ministero.
  Per  l'anno finanziario 1970 gli stanziamenti dei suddetti capitoli
potranno  essere  modificati, con compensazione, mediante decreti del
Ministro per il tesoro.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 novembre 1971

                               SARAGAT

                                                   COLOMBO - MISASI -
                                                      FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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