Legge Ordinaria n. 304 del 08/05/1971 (Pubblicata nella G.U. del 5 giugno 1971 n. 142)
Conservazione ai residui e utilizzo delle somme stanziate nel bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  somme  di  cui  all'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968 n.
132,  assegnate  negli  anni  1967,  1968, 1969 e 1970, che non siano
state  impegnate  allo  scadere  dell'anno  finanziario 1970 potranno
essere utilizzate a tutto il 31 dicembre 1971.
 

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