Legge Ordinaria n. 376 del 18/06/1971 (Pubblicata nella G.U. del 19 giugno 1971 n. 154)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163,
concernente  il regime fiscale degli apparecchi di accensione, con le
seguenti modificazioni:
    all'articolo 1, al primo comma, sono aggiunte, in fine le parole:
    "con  esclusione  degli  accendigas  per  uso  domestico anche se
incorporati  o  annessi a fornelli e forni a gas per uso di cucina, e
degli accenditori di stufe a kerosene";
    al secondo comma, lettera a), sono soppresse le parole: "per ogni
accendigas  domestico  anche  se  incorporato od annesso a fornelli e
forni a gas per uso di cucina, nonche'";
    all'articolo  3, al quarto comma, alla lettera b), sono soppresse
le parole: "degli accendigas domestici e".
 

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