Legge Ordinaria n. 600 del 04/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1971 n. 207)
Modifica dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966; n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910,
e' sostituito dal seguente:
  "Possono  essere concessi contributi in conto capitale nella misura
massima  dei  50  per  cento  della spesa ammessa per l'acquisto o la
costruzione   da   parte  di  cooperative  e  di  loro  consorzi,  di
associazioni  dei produttori e di loro unioni, o di enti di sviluppo,
delle  strutture  e  relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad
assicurare  la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e
vendita  dei  prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In
aggiunta  ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a
tasso  agevolato  per  importo  pari  alla differenza tra la predetta
spesa e il contributo. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello
Stato  negli  interessi,  il  concorso  stesso  cessa  alla  data  di
estinzione   dell'operazione.   Gli   interventi  per  l'acquisto  di
preesistenti   impianti   non  potranno  eccedere  il  20  per  cento
dell'autorizzazione di spesa prevista dai relativi capitoli nell'anno
di competenza".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 luglio 1971.

                                                              SARAGAT
                                                   COLOMBO - NATALI -
                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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