Legge Ordinaria n. 815 del 14/08/1971 (Pubblicata nella G.U. del 13 ottobre 1971 n. 258)
Modifica dell'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadrati nel ruolo organico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  secondo comma dell'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n.
1336, e' sostituito dai seguenti:
  "Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori comunali, ai
sensi  del  precedente  articolo  9, che ottenga il riscatto, ai fini
della  pensione,  del  servizio reso a contratto, su conforme domanda
presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
e  ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 10, il Fondo di
previdenza   deve   restituire  allo  Stato  ed  agli  interessati  i
contributi   rispettivamente  versati  durante  il  servizio  reso  a
contratto.
  Tali  contributi  devono  altresi'  essere  restituiti dal Fondo al
rimanente  personale che non abbia chiesto o non ottenga il riscatto,
subordinatamente   alla  presentazione  di  domanda  certificante  la
rinunzia  alla  richiesta  del riscatto o al mancato conseguimento di
esso.
  Le  somme  computate  a  titolo  di  interessi  per  effetto  degli
investimenti o comunque acquisite quali sopravvenienze della gestione
speciale   collocatori   comunali,   unitamente  a  quelle  derivanti
dall'aliquota del 4,50 per cento accantonate sui prestiti concessi al
personale,  salvo  la  quota destinata alle spese di amministrazione,
vengono  destinate,  nei  limiti delle disponibilita', in conformita'
della  legge  6  dicembre  1965,  n.  1368,  al riscatto del servizio
prestato  nella posizione di contrattisti di cui alla legge 16 maggio
1956,  n.  562,  ai  fini  della buonuscita, secondo le modalita' che
saranno  concordate,  con apposita convenzione, fra l'amministrazione
del  Fondo  e  l'ENPAS  entro  sei mesi dalla entrata in vigore della
presente legge.
  Ultimata  la  devoluzione  all'ENPAS di cui al comma precedente, le
eventuali eccedenze restano di pertinenza della categoria interessata
e  saranno  utilizzate  secondo  le  modalita'  da concordarsi tra il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e la categoria
stessa.
  Le  somme  di  cui  trattasi,  quali  redditi  del  fondo  mutuante
nell'attivita'  di assistenza creditizia, continuano ad essere esenti
da ogni imposta conformemente all'articolo 10 della legge 25 novembre
1957,  n.  1139, e al disposto del secondo comma dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 agosto 1971

                               SARAGAT

                                               COLOMBO - DONAT-CATTIN
- FERRARI AGGRADI -
PRETI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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