Legge Ordinaria n. 908 del 09/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1971 n. 287)
Abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio del personale delle forze armate e dei Corpi assimilati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Sono   abrogate  le  disposizioni  che  prescrivono  l'assenso  del
Presidente   della   Repubblica   o   l'autorizzazione  del  Ministro
competente  o  delle  autorita' altrimenti indicate per il matrimonio
degli  ufficiali,  dei sottufficiali e militari di truppa delle forze
armate e dei Corpi assimilati.
  Restano  fermi  i  limiti  di eta' e i periodi di servizio previsti
dalle  vigenti  disposizioni di legge per il matrimonio delle persone
indicate nel primo comma.
  Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge
non  siano  stati ancora emanati i decreti di cessazione dal servizio
per  infrazione  delle  norme  abrogate  dal  primo comma, i relativi
procedimenti rimangono estinti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 ottobre 1971

                               SARAGAT

                                            COLOMBO - TANASSI - PRETI
                                                   - RESTIVO - NATALI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

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