Legge Ordinaria n. 912 del 20/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1971 n. 288)
Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sulla  base  delle indicazioni del Comitato interministeriale della
programmazione  economica  (CIPE)  le regioni provvedono, nell'ambito
dei   rispettivi  territori,  alla  delimitazione  di  zone  depresse
dell'Italia  settentrionale  e centrale, diverse dai territori di cui
all'articolo  1  del  testo  unico  delle  leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1967 n. 1523, nelle quali realizzare le opere straordinarie di
pubblico  interesse di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1966,
n.  614.  L'esecuzione  delle opere anzidette e' normalmente affidata
dalle regioni alle province, ai comuni o ad altri enti locali.
  La  delimitazione  delle  zone  depresse  effettuata ai sensi degli
articoli  1  e  9 della legge 22 luglio 1966, n. 614, resta in vigore
limitatamente  alla concessione delle esenzioni fiscali previste, per
le imprese artigiane, industriali e turistiche, dagli articoli 8 e 12
di tale legge e dei finanziamenti a tasso agevolato per le iniziative
industriali di cui all'articolo 5 della legge stessa.
  Le  attribuzioni  del  Comitato  dei  Ministri  per  gli interventi
straordinari  nelle zone depresse del centro-nord di cui all'articolo
1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono trasferite al CIPE.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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