Legge Ordinaria n. 625 del 01/11/1972 (Pubblicata nella G.U. del 6 novembre 1972 n. 287)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73 e per altre necessita' straordinarie e urgenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per
l'apertura  dell'anno  scolastico  1972-73  e  per  altre  necessita'
straordinarie  ed  urgenti,  e'  convertito  in legge con le seguenti
modificazioni:

  All'articolo  3,  nel  primo  capoverso,  le  parole:  "nonche'  da
professori    non   di   ruolo   o   incaricati   o   da   insegnanti
tecnico-pratici", sono sostituite con le seguenti:
  "nonche'  da  professori  di  ruolo  o  incaricati  o da insegnanti
tecnico-pratici";
  nel  secondo  capoverso,  dopo  le  parole:  "i  professori",  sono
inserite le seguenti: "e gli insegnanti tecnico-pratici".
  All'articolo 5, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  servizio  prestato  negli anni scolastici 1971-72 e 1972-73 e'
valido  nel  ruolo  della  scuola media a tutti gli effetti, anche ai
fini del compimento del periodo di prova".
  Nell'ultimo  comma,  dopo  le  parole: "Qualora il posto occupato",
sono  inserite  le  seguenti:  "dal  personale  di  cui ai precedenti
commi".
  All'articolo 6, dopo il quarto comma, e' inserito il seguente:
  "Fermo  restando  quanto  stabilito  dal  primo  comma del presente
articolo,  per le operazioni di sistemazione e di trasferimento degli
attuali  insegnanti incaricati abilitati relative all'anno scolastico
1973-74,  sono disponibili i posti occupati alla data di approvazione
della  presente  legge  dagli  insegnanti  incaricati  non abilitati,
sempreche'  i  posti  medesimi  non vengano assegnati a professori di
ruolo per nomina o trasferimento".
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "I  posti  recati in aumento nella tabella A annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, per le carriere di
concetto  ed  esecutiva  del  personale dell'amministrazione centrale
della   pubblica   istruzione   e   dell'amministrazione   scolastica
periferica sono immediatamente disponibili.
  I  posti  delle qualifiche iniziali saranno, peraltro, conferiti ai
vincitori dei concorsi di accesso soltanto dal 1 settembre 1973.
  I   posti   delle   stesse   qualifiche   iniziali,  che  risultino
eventualmente  non  coperti dai vincitori dei concorsi predetti, ed i
posti  che si rendano, comunque, vacanti, dalla data di pubblicazione
dei  relativi  bandi fino alla data dell'ultimo decreto di nomina dei
vincitori,  possono  essere  conferiti, secondo le modalita' previste
dall'articolo  18  del citato decreto del Presidente della Repubblica
31  marzo 1971, n. 283, agli idonei dei concorsi indetti, da data non
anteriore al 1 gennaio 1967, ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n.
1264, e dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971, n. 283.
  Il   personale   appartenente  alle  carriere  dell'amministrazione
centrale  e  dell'amministrazione  scolastica periferica, in servizio
alla data di, entrata in vigore della presente legge, beneficera' una
sola  volta,  entro  il  31  dicembre  1975,  per  l'avanzamento alla
qualifica  superiore  di una riduzione pari alla meta' dei periodi di
anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni".
  Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente articolo 8-bis:
  "A  decorrere  dal 1 ottobre 1972, il numero dei corsi sperimentali
di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1969,
n. 754, modificata con la legge 17 dicembre 1971, n. 1156, e' elevato
da 600 a 700".
  L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
  "All'onere  derivante  dall'applicazione del presente decreto negli
esercizi   finanziari   1972   e  1973  si  provvede  con  i  normali
stanziamenti  dello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero
della  pubblica istruzione per detti esercizi, nonche', relativamente
al   maggior   onere   derivante   dall'attuazione   dell'articolo  7
nell'esercizio   1973,   valutato   in  lire  900  milioni,  mediante
riduzione,  rispettivamente  per 700 milioni e per 200 milioni, degli
stanziamenti  iscritti  ai  capitoli  nn.  1102 e 1104 dello stato di
previsione dello stesso Ministero per il predetto esercizio 1973.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 novembre 1972

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - SCALFARO -
                                                             MALAGODI

                                     Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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