Legge Ordinaria n. 844 del 23/12/1972 (Pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1973 n. 4)
Proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  termine  fissato  dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n.
462, e' prorogato al 15 marzo 1973.
  Le  disposizioni  contenute  nella  legge 8 agosto 1972, n. 462, si
applicano,  sino  al  15  marzo  1973, anche per i pagamenti comunque
dovuti   dagli  affittuari  per  l'annata  agraria  1972-1973,  salvo
conguaglio  in  base  a  quanto  sara'  stabilito  da  apposita legge
sostitutiva  delle  norme dichiarate illegittime dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 155 del 1972.
  I  pagamenti  effettuati  dagli affittuari a titolo provvisorio per
l'annata  agraria  1970-1971  saranno conguagliati in base alle norme
che saranno emanate ai sensi del precedente comma.
  Gli  affittuari  che  abbiano  effettuato  pagamenti  in  base alle
disposizioni  contenute  nella  presente  legge  non  possono  essere
considerati inadempienti per morosita'.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1972

                                LEONE

                                                 ANDREOTTI - NATALI -
                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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