Legge Ordinaria n. 195 del 02/05/1974 (Pubblicata nella G.U. del 25 maggio 1974 n. 135)
Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  titolo  di  concorso  nelle  spese  elettorali  sostenute per il
rinnovo  delle  due  Camere,  i  partiti  politici di cui al presente
articolo   hanno   diritto   a  contributi  finanziari  nella  misura
complessiva di lire 15 mila milioni.
  L'erogazione  dei  contributi  e'  disposta  secondo le norme della
presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati,
a carico del bilancio interno della Camera.
  Hanno   diritto  al  contributo  i  partiti  politici  che  abbiano
presentato,  con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati
per  l'elezione  della  Camera dei deputati in piu' dei due terzi dei
collegi elettorali ed abbiano ottenuto, ai sensi dell'articolo 83 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno
un  quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale
di  almeno  300.000  voti di lista validi, ovvero una cifra nazionale
non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi.
  Hanno  diritto,  altresi',  al contributo i partiti e le formazioni
politiche  che  abbiano  partecipato  con  proprio  contrassegno alle
elezioni  della  Camera  dei  deputati  ed abbiano ottenuto almeno un
quoziente   nelle   regioni  il  cui  statuto  speciale  prevede  una
particolare tutela delle minoranze linguistiche.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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