Legge Ordinaria n. 396 del 17/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 31 agosto 1974 n. 227)
Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo comma dell'articolo 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425,
nel  testo modificato dall'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n.
668, e' sostituito dal seguente:
  "Il  personale  ha l'obbligo di risiedere in localita' che consenta
il  rispetto dell'orario e l'adempimento delle prestazioni di lavoro.
La residenza fissata deve essere comunicata all'Azienda".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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