Legge Ordinaria n. 136 del 23/04/1976 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1976 n. 108)
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  testo  unico  delle  leggi  per  la  elezione  della Camera dei
deputati  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il terzo comma dell'articolo 11 e' sostituito con il seguente:
    "Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il
45° giorno antecedente quello della votazione";
    b) all'articolo 13 le parole "entro dieci giorni" sono sostituite
con le altre "entro tre giorni";
    c) al primo comma dell'articolo 15 le parole "non prima delle ore
8  del  68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno" sono sostituite con
le altre "non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42°
giorno";
    d)  al  primo  comma  dell'articolo 16 le parole "nei tre giorni"
sono sostituite con le altre "nei due giorni";
    e)  al  primo  comma  dell'articolo  17  le  parole "entro il 56°
giorno" sono sostituite con le altre "entro il 36° giorno";
    f)  al  secondo  comma  dell'articolo 17 le parole a entro il 46°
giorno" sono sostituite con le altre, entro il 33° giorno";
   g) il primo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
    "Le   liste   dei  candidati  per  ogni  collegio  devono  essere
sottoscritte  da  non meno di 350 e non piu' di 700 elettori iscritti
nelle  liste  elettorali  del  collegio.  Nessuna  sottoscrizione  e'
richiesta  per  i  partiti  o  gruppi  politici  costituiti in gruppo
parlamentare  nella  legislatura  precedente  anche in una sola delle
Camere  o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con
proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle
due Camere";
    h)  al  primo  comma  dell'articolo 20 le parole "dalle ore 8 del
cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno"
sono  sostituite  con le altre "dalle ore 8 de 35° giorno alle ore 20
del 32° giorno";
    i) al primo comma dell'articolo 22 le parole "entro cinque giorni
dalla  scadenza"  sono  sostituite  con  le  altre  "entro  il giorno
successivo alla scadenza";
    l) all'articolo 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "I  delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro
la  stessa  giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale
circoscrizionale  e  delle  modificazioni  da  questo  apportate alla
lista.
    L'ufficio  centrale  circoscrizionale  si riunisce nuova mente il
giorno  successivo  alle  ore  12  per udire eventualmente i delegati
delle  liste  contestate  o  modificate  ed ammettere nuovi documenti
nonche' correzioni formali e deliberare in merito";
    m)  al penultimo comma dell'articolo 23 le parole nei tre giorni"
sono sostituite con le altre "nei due giorni";
    n)  al  n.  5)  dell'articolo  24  le  parole "entro il ventesimo
giorno" sono sostituite con le altre "entro il quindicesimo giorno";
    o) al primo comma dell'articolo 25, le parole di "L'atto di
    designazione"  fino  a  "delle  elezioni"  sono  sostituite dalle
    seguenti:
"L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici
elettorali  di  sezione  e'  presentato  entro  il venerdi precedente
l'elezione,  al  segretario  del  comune  che  ne  dovra'  curare  la
trasmissione  ai  presidenti delle sezioni elettorali o e' presentato
direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio
oppure  la  mattina  stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio
della votazione".
    Il secondo comma dell'articolo 25 e' abrogato;
    p)   al   primo  comma  dell'articolo  27  le  parole  "entro  il
quarantacinquesimo  giorno"  sono  sostituite  con le altre "entro il
trentaseiesimo giorno";
    q)  al  primo  comma dell'articolo 28 le parole "dal quindicesimo
giorno" sono sostituite con le altre "dall'ottavo giorno";
    r)  al  primo  comma  dell'articolo  33  le  parole "Entro trenta
giorni" sono sostituite con le seguenti "Entro quindici giorni";
    s) al primo comma, n. 3), dell'articolo 92 le parole "dalle ore 8
del  cinquantacinquesimo  giorno  alle  ore 20 del quarantacinquesimo
giorno"   sono   sostituite   con   le   altre   "dalle   ore  8  del
trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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