Legge Ordinaria n. 177 del 29/04/1976 (Pubblicata nella G.U. del 7 maggio 1976 n. 120)
Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
               Perequazione automatica delle pensioni

  Le  pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni
vitalizi,   temporanei   e   rinnovabili,  a  carico  dello  Stato  e
dell'Amministrazione  ferroviaria, del Fondo per il, culto, del Fondo
di  beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei
patrimoni  riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato
Commissariato  per  la  emigrazione,  sono soggette alla perequazione
automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.
  La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica
anche  sulle  pensioni  a  carico  del  Fondo  per  il trattamento di
quiescenza  al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia,
ai   ricevitori  ed  ai  portalettere,  della  Cassa  integrativa  di
previdenza  per  il  personale  telefonico  statale, del Fondo per il
trattamento  di  quiescenza  e  assegni straordinari al personale del
lotto,  nonche'  delle  casse  pensioni  amministrate dalla Direzione
generale  degli  istituti  di previdenza del Ministero del tesoro. Il
relativo onere e' a carico dei fondi e delle casse predette.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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