Legge Ordinaria n. 260 del 10/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 18 maggio 1976 n. 130)
Interpretazione autentica dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  sentenze  di  scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del  matrimonio e quelle di separazione personale, ancorche' portanti
condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali,
nonche'  quelle  che  modificano  tali  condanne  o  attribuzioni, si
intendono  sottoposte  alla  imposta  di registro, prevista in misura
fissa  dall'articolo  8, lettera e), della tariffa, allegato A, parte
I,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
634.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 maggio 1976

                                LEONE

                                                      MORO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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