Legge Ordinaria n. 386 del 30/04/1976 (Pubblicata nella G.U. del 8 giugno 1976 n. 149 e rettifica 197 del 1976)
Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  leggi  regionali  istitutive  degli  enti di sviluppo agricolo,
quali enti regionali di diritto pubblico, sono emanate nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.
  Le  regioni  alle  quali,  ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono stati gia'
attribuiti  enti  di  sviluppo  operanti  nell'ambito  regionale e le
regioni  che,  con  propria legge, hanno costituito enti di sviluppo,
provvedono  ad  adeguare  la  normativa sugli enti stessi ai principi
fissati dalla presente legge.
  Le  regioni  a  statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano   provvedono   secondo  la  competenza  loro  attribuita  dai
rispettivi statuti speciali.
 

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