Legge Ordinaria n. 797 del 10/12/1976 (Pubblicata nella G.U. del 11 dicembre 1976 n. 329)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, recante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  11  ottobre  1976,  n. 699, recante disposizioni
sulla   corresponsione   degli   aumenti  retributivi  dipendenti  da
variazioni  del  costo  della  vita,  e'  convertito  in legge con le
seguenti modificazioni:

    Nell'articolo  1, al primo comma, la data: "30 settembre 1978" e'
sostituita  con la seguente: "30 aprile 1978"; e le parole: "mediante
obbligazioni  nominative emesse dall'Istituto centrale per il credito
a  medio  termine  (Mediocredito  centrale)",  sono sostituite con le
seguenti:  "mediante  buoni del tesoro poliennali al portatore che il
Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere alla pari".
    Al   terzo   comma,   le  parole:  "mediante  obbligazioni"  sono
sostituite  con le seguenti: "mediante buoni del tesoro poliennali al
portatore".
    Al  quinto  comma, dopo la parola: "pensionistici", sono aggiunte
le altre: "e di coloro che beneficiano di un meccanismo automatico di
adeguamento dei compensi alle variazioni degli indici del costo della
vita".
    All'ultimo   comma,   le  parole:  "mediante  obbligazioni"  sono
sostituite  con le seguenti: "mediante buoni del tesoro poliennali al
portatore":  e  le  parole:  "a  carico  dei  datori  di lavoro" sono
sostituite   con  le  seguenti:  "a  carico  dei  soggetti  tenuti  a
corrisponderli".
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "Le somme corrispondenti all'ammontare dei maggiori compensi di cui
all'articolo  1,  primo  comma,  pagate  mediante  buoni  del  tesoro
poliennali  al portatore, devono essere versate dai soggetti tenuti a
corrisponderle,  rispettivamente  per i periodi di paga che cadono in
ciascun  semestre  in rate semestrali con scadenza al 30 giugno ed al
31  dicembre,  alla Banca d'Italia - Sezioni di tesoreria provinciale
dello   Stato,   che   emetteranno,   per  i  versamenti  complessivi
semestrali,   apposite   quietanze  di  entrata,  da  inoltrare  alla
Direzione generale del debito pubblico unitamente agli elenchi di cui
al  successivo  comma.  Analogamente procedera' la tesoreria centrale
dello Stato per quanto di sua competenza.
  Entro  lo  stesso  termine i soggetti sopra indicati devono inviare
alle   sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato,  con  plico
raccomandato con avviso di ricevimento, l'elenco degli aventi diritto
ai  buoni  del  tesoro  poliennali  predetti  con  l'indicazione  per
ciascuno  del  relativo  ammontare  nominale  e  devono altresi' dare
comunicazione    all'interessato    dell'entita'   delle   competenze
corrisposte  in  buoni  del  tesoro  poliennali  al  portatore. Copia
dell'elenco,  per  gli  opportuni  controlli,  deve essere inviata al
competente ispettorato provinciale del lavoro.
  Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, saranno stabilite le ulteriori
modalita'   di  versamento  nonche'  le  condizioni  e  modalita'  di
emissione  e  di consegna dei buoni poliennali di cui all'articolo 1,
per  i  quali  valgono,  in quanto applicabili, le disposizioni della
legge 27 dicembre 1953, n. 941, e le altre norme vigenti in materia.
  Le  somme  di cui al primo comma devono essere versate al netto dei
contributi  previdenziali  ed assistenziali per la quota a carico del
lavoratore,  che  continuano  ad  essere versati agli enti e gestioni
interessati".
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "La  Direzione  generale  del debito pubblico, in contropartita dei
versamenti  effettuati, emette, entro il semestre successivo, i buoni
del tesoro poliennali al portatore da inviare alle competenti sezioni
di  tesoreria provinciale per la consegna agli aventi diritto tramite
i soggetti che hanno eseguito i versamenti anzidetti.
  In  caso  di decesso del lavoratore o del pensionato, i titoli sono
consegnati  agli  aventi  diritto, previa esibizione della necessaria
documentazione.
  I  buoni  del  tesoro  poliennali  al  portatore di cui al presente
decreto  non  possono  essere ceduti dai portatori se non dopo cinque
anni dalla loro emissione.
  Ai  detti  buoni poliennali e ai relativi interessi si applicano le
garanzie,  i privilegi ed i benefici previsti per gli altri titoli di
debito  pubblico  dal  testo  unico  14  febbraio  1963,  n.  1343, e
successive modificazioni".
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "I  buoni  del  tesoro  poliennali  di cui al presente decreto sono
emessi  al  tasso  di interesse, per la durata e secondo condizioni e
modalita' relative al rimborso stabilite con decreto del Ministro per
il  tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
  I  buoni  poliennali  predetti  fruttano interessi annuali pagabili
posticipatamente".
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "I fondi derivanti dai versamenti di cui al presente decreto devono
essere  versati  ad apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate   statali   per   essere   destinati   a   provvedimenti   di
incentivazione delle attivita' produttive".
  L'articolo 6 e' soppresso.
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "In  caso di omesso, tardivo od incompleto versamento, a carico dei
soggetti  tenuti  si  applica  un  interesse pari al triplo di quello
annuo  che  sara'  previsto per i buoni poliennali di cui al presente
decreto; il relativo importo deve essere versato alla tesoreria dello
Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
  Per la riscossione delle somme non versate e dello interesse di cui
al  primo  comma  l'ispettorato  provinciale  del  lavoro effettuera'
subito  le necessarie comunicazioni alla ragioneria provinciale dello
Stato,   competente   per   territorio,  la  quale  provvedera'  alle
riscossioni mediante emissione degli occorrenti decreti ingiuntivi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 dicembre 1976

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - STAMMATI -
                                                  - MORLINO - ANSELMI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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