Legge Ordinaria n. 17 del 08/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1977 n. 37)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  10 dicembre 1976, n. 799, recante sanzioni per i
trasgressori  alle  norme  comunitarie  relative  all'adeguamento del
potenziale viticolo alle esigenze del mercato, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

    Fino  al  30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per
uve  da vino e' subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorita'
regionale   competente,   che  la  rilascia  con  l'osservanza  delle
disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del
17 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni.
  Qualora  l'impianto  o il reimpianto siano effettuati in violazione
di  quanto  previsto  nel  comma  precedente  o  non  siano  conformi
all'autorizzazione   ottenuta,   la  competente  autorita'  regionale
dispone  rispettivamente  la  estirpazione delle viti il cui impianto
non   sia   stato  autorizzato  o  l'adeguamento  dell'impianto  alle
prescrizioni recate dall'autorizzazione.
  Ove  il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente
comma  entro  il termine fissato dall'autorita' regionale competente,
quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico
del trasgressore stesso il relativo costo.
  Le  attribuzioni  previste  nei commi precedenti sono affidate alle
regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

  La  presente  legge,  munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 febbraio 1977

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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