Legge Ordinaria n. 285 del 01/06/1977 (Pubblicata nella G.U. del 11 giugno 1977 n. 158)
Provvedimenti per l'occupazione giovanile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Allo scopo di:
    1)  incentivare  l'impiego  straordinario di giovani in attivita'
agricole,  artigiane,  commerciali, industriali e di servizio, svolte
da  imprese  individuali  o associate, cooperative e loro consorzi ed
enti pubblici economici;
    2)  finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere
e  servizi  socialmente  utili con particolare riferimento al settore
agricolo   e   programmi   di  servizi  ed  opere  predisposti  dalle
amministrazioni centrali;
    3)  incoraggiare  l'accesso  dei  giovani alla coltivazione della
terra;
    4)  realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle
prospettive  generali di sviluppo, per il 1977 e per i successivi tre
anni  e'  stanziata  la  complessiva  somma di lire 1.060 miliardi da
erogare secondo quanto disposto dall'articolo 29.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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