Legge Ordinaria n. 4 del 12/01/1977 (Pubblicata nella G.U. del 22 gennaio 1977 n. 20)
Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti del partiti politici, delle associazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, nonchè degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali, e modifica della composizione della commissione di cui all'articolo 3 della legge 11 giugno 1974, n. 252.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I termini di cui agli articoli 2 e 8 della legge 11 giugno 1974, n.
252, sono prorogati al 31 maggio 1977.
  Il  terzo  comma  dell'articolo  3  della  legge  di  cui  al comma
precedente e' sostituito dal seguente:
  "Della  stessa  fanno  parte  due  rappresentanti del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed
uno   dell'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  ed  un
rappresentante   per   ogni   confederazione  sindacale  a  carattere
nazionale  dei  lavoratori dipendenti, designato dalle organizzazioni
sindacali rappresentate nel CNEL".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 gennaio 1977

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - ANSELMI
                                                           - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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