Legge Ordinaria n. 10 del 22/01/1980 (Pubblicata nella G.U. del 1 febbraio 1980 n. 31)
Snellimento delle procedure della Cassa per il Mezzogiorno per la concessione delle agevolazioni alle iniziative industriali con investimenti fino a due miliardi di lire.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma dell'articolo 72 del testo unico delle leggi sugli
interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' sostituito dal seguente:
  "L'ammissione  al  credito  agevolato  e/o  al  contributo in conto
capitale  e  la  relativa  concessione  delle  agevolazioni,  per  le
iniziative  che  realizzino  o  raggiungano  investimenti  fissi  non
superiori  a due miliardi di lire, sono subordinati all'accertamento,
da  parte  della  Cassa  per  il Mezzogiorno, della rispondenza delle
singole  iniziative  alle  direttive  all'uopo  emanate  dal CIPI, su
proposta   del   Ministro   per   gli   interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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