Legge Ordinaria n. 444 del 13/08/1980 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1980 n. 226)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge  1  luglio  1980,  n.  286,
concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro  per  la
regolarizzazione   delle   posizioni    debitorie    nei    confronti
dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  con  le  seguenti
modificazioni: 
 
  All'articolo 1, terzo comma,  dopo  le  parole:  si  applicano  nei
confronti, sono aggiunte le seguenti:  della  gestione  previdenziale
dell'ENPALS, 
  e, dopo la parola: provinciali,  sono  aggiunte  le  seguenti:  dei
comuni e delle aziende speciali o loro consorzi. 
  Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: 
  Art. 1-bis. - La contribuzione obbligatoria  effettiva  di  cui  al
terzo comma dell'articolo 14-quater  del  decreto-legge  30  dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29  febbraio
1980, n. 33, deve intendersi comprensiva  anche  della  contribuzione
figurativa. 
  Art. 1-ter. - Il trattamento  di  integrazione  salariale  previsto
dall'articolo  6  del  decreto-legge  13  dicembre  1978,   n.   795,
convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36,  e
dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella  legge  27
luglio 1979, n. 301, puo' essere ulteriormente prolungato fino ad  un
massimo di sei mesi nei casi in cui siano  programmati  e  finanziati
lavori pubblici nei quali sussistano possibilita' di occupazione  dei
lavoratori sospesi e per i quali  sia  previsto  l'appalto  entro  il
predetto termine di sei mesi. 
  L'accertamento delle condizioni  di  cui  al  precedente  comma  e'
effettuato dal Comitato  dei  Ministri  per  il  coordinamento  della
politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro  del  lavoro  e
della previdenza  sociale  che  adotta  i  conseguenti  provvedimenti
mediante propri decreti trimestrali. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Selva di Val Gardena, addi' 13 agosto 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                                   COSSIGA - FOSCHI - 
                                                             PANDOLFI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORLINO 
 

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