Legge Ordinaria n. 74 del 13/03/1980 (Pubblicata nella G.U. del 21 marzo 1980 n. 80)
Norme integrative della legge 10 maggio 1978, n. 177, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  notaio  che  ha  presentato  domanda di trasferimento alle sedi
indicate  nei bandi di concorso pubblicati entro il 31 dicembre 1977,
per le quali non sia intervenuto provvedimento gia' eseguito mediante
assunzione  dell'esercizio  delle  funzioni  notarili  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, deve trasmettere o presentare
al  Ministero  di  grazia  e  giustizia, nel termine di trenta giorni
dalla  data  di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale del Ministero
di  grazia  e  giustizia,  del  comunicato  di  cui  all'articolo  2,
dichiarazione contenente la conferma della domanda.
  Nel  caso di pluralita' di domande la dichiarazione dovra' altresi'
contenere l'ordine di preferenza delle sedi richieste.
  La  domanda gia' proposta si considera rinunciata in mancanza della
trasmissione  o presentazione della dichiarazione o della indicazione
dell'ordine di preferenza.
 

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