Legge Ordinaria n. 803 del 02/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1980 n. 336)
Norme concernenti il funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali, di cui all'articolo 2 del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per   le   spese   di   personale,   necessario  ad  assicurare  il
funzionamento   delle  biblioteche  pubbliche  statali  annesse  agli
stabilimenti  ecclesiastici di cui al regio decreto 7 luglio 1866, n.
3036,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, e' assegnata la
somma annua di lire 344 milioni.
  La  somma  suddetta  viene  annualmente  ripartita  con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali sulla base delle effettive
esigenze   di   funzionamento   delle  singole  biblioteche  e  viene
accreditata  ai  conservatori  degli stabilimenti ecclesiastici con i
quali  il Ministro per i beni culturali e ambientali stipula apposite
convenzioni.
 

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