Legge Ordinaria n. 863 del 18/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1980 n. 349)
Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 12  maggio
1938, n. 794, convertito con legge  9  gennaio  1939,  n.  380,  come
modificato con legge  19  marzo  1942,  n.  397,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "La commissione e' composta da un magistrato del Consiglio di Stato
con qualifica non inferiore a consigliere, che la  presiede,  da  due
dirigenti del Ministero del tesoro, un dirigente del Ministero  delle
finanze, un dirigente del Ministero del commercio  con  l'estero,  un
funzionario dell'Ufficio italiano dei cambi ed un  funzionario  della
consulenza  legale  della  Banca   d'Italia.   I   componenti   della
commissione sono nominati, per  ogni  quadriennio,  con  decreto  del
Ministro del tesoro, il  quale  provvede,  altresi',  per  lo  stesso
periodo, alla nomina di un segretario e di un  segretario  supplente,
scelti tra i funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                                  FORLANI - ANDREATTA 
 
Visto, il Guardasigilli: SARTI 
 

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