Legge Ordinaria n. 889 del 22/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1980 n. 355)
Accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'aliquota  dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura
del quattordici per cento e' elevata al quindici per cento.
  Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure
dell'uno  e del tre per cento sono unificate nella misura del due per
cento.
  Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nelle misure
del  sei  e  del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto
per cento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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