Legge Ordinaria n. 913 del 22/12/1980 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1981 n. 3)
Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  11  della  legge 11 marzo 1926, n. 416, come sostituito
dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 18 novembre 1965, n.
1485, e' sostituito dal seguente:
  "Alle  dipendenze  del  Ministero  della  difesa  e'  istituito  un
collegio  medico-legale,  articolato  in  sei  sezioni,  di  cui  una
distaccata  presso  la  Corte dei conti e in gabinetti diagnostici in
numero  adeguato  ai compiti attribuiti. Al collegio medico-legale e'
assegnato il seguente personale medico:
    a)   un   generale   medico  in  servizio  permanente  effettivo,
presidente;
    b)   un   generale   medico   in  servizio  permanente  effettivo
appartenente  possibilmente  a  forza  armata  diversa  da quella del
presidente, con funzioni di vice presidente;
    c)  due  ufficiali  superiori  medici  dell'Esercito,  di cui uno
segretario   del  collegio  medico-legale  e  l'altro  della  sezione
staccata presso la Corte dei conti;
    d)   quattro  generali  o  colonnelli  medici  dell'Esercito,  un
contrammiraglio  o  capitano  di  vascello  medico,  un generale o un
colonnello  medico  del  Corpo  sanitario aeronautico con funzioni di
presidenti  delle  sei  sezioni di cui una distaccata presso la Corte
dei conti;
    e)  quattordici  ufficiali  superiori medici dell'Esercito, sette
ufficiali  superiori  medici  della Marina, sette ufficiali superiori
del  Corpo  sanitario  aeronautico,  due ufficiali superiori medici o
funzionari  medici di qualifica equipollente di polizia, con funzioni
di membri effettivi delle sei sezioni;
    f)  quattordici  ufficiali  inferiori medici dell'Esercito, sette
ufficiali  inferiori  medici  della Marina, sette ufficiali inferiori
medici  del  Corpo  sanitario  aeronautico,  due  ufficiali inferiori
medici  o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con
funzione di membri aggiunti delle sei sezioni.
    I  componenti  del  collegio sono scelti possibilmente fra liberi
docenti  o specializzati in una branca medico-chirurgica. In mancanza
di  maggior  generali  o  contrammiragli  in  servizio permanente, le
funzioni  di presidente di sezione sono affidate a maggior generali o
contrammiragli  in  ausiliaria  o  nella  riserva  o  a  colonnelli o
capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo restando il
numero  complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere c), d)
ed e) del comma precedente.
    Tra  i  membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere e) ed f)
del primo comma vengono tratti gli ufficiali medici specializzati per
le  esigenze  dei  gabinetti  di  radiologia, di analisi cliniche, di
cardiologia,  di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica,
di otorinolaringoiatria.
    Gli  ufficiali  medici  di  cui alle lettere c), d), e) ed f) del
primo  comma  possono  appartenere  oltre  che al servizio permanente
anche  alle  categorie in congedo, anche se collocati in quest'ultima
posizione  ai  sensi  dell'articolo  3 della legge 24 maggio 1970, n.
336.
    In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici
in  servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di
ufficiali  medici  delle  altre  categorie  richiamate, gli ufficiali
medici  di  cui  alle lettere e) ed f) del primo comma possono essere
sostituiti, fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili
convenzionati scelti fra liberi docenti o specializzati in una branca
medico-chirurgica,  particolarmente  competenti  in  medicina  legale
militare.
    La  nomina  dei  componenti del collegio e' fatta con decreto del
Ministro della difesa, da registrarsi alla Corte dei conti.
    Il   presidente   del   collegio  medico-legale  puo'  richiedere
l'intervento,  con  parere  consultivo  e  senza  diritto al voto, di
medici  estranei al collegio, scelti tra specialisti civili che siano
titolari o liberi docenti universitari.
    Ai  predetti  consulenti  e'  corrisposto  un gettone di presenza
nella  misura di lire ventimila per ciascuna giornata di adunanza del
collegio tenuta con il loro intervento.
    Per  le  esigenze  di  funzionamento del collegio e dei gabinetti
diagnostici  i  competenti  Ministeri  disporranno  l'assegnazione di
personale  adeguato  nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere
un organico massimo complessivo di sessanta elementi.
    Secondo  le  esigenze,  il personale assegnato dovra' comprendere
tecnici   di   radiologia   medica,   di   laboratorio   analisi,  di
elettrofonocardiografia,    e   di   elettroencefalografia,   nonche'
dattilografi,   impiegati  civili  d'ordine,  operai  per  analisi  e
gabinetti.
    In  tutti  i  casi  in  cui si verificano nella definizione delle
pratiche  sanitarie  arretrati  di  lavoro superiori agli anni due, i
competenti  Ministeri, devono assicurare il pronto raggiungimento del
suddetto organico complessivo".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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