Legge Ordinaria n. 303 del 29/05/1982 (Pubblicata nella G.U. del 2 giugno 1982 n. 149)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, recante interventi in favore delle popolazioni della Basilicata, Calabria e Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129,
recante  interventi  in  favore  delle  popolazioni della Basilicata,
Calabria  e  Campania colpite dal terremoto del 21 marzo 1982, con le
seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  secondo comma, le parole: "Ai fini dell'avvio dei lavori di
ripristino  delle  unita'  immobiliari  danneggiate  per  effetto del
terremoto di cui al precedente comma" sono sostituite dalle seguenti:
"Per  il  ripristino delle unita' immobiliari danneggiate per effetto
del terremoto di cui al precedente comma e per gli interventi urgenti
relativi ad opere pubbliche e ad edifici di culto";
      al  terzo  comma,  dopo  le  parole: "decreto-legge 27 febbraio
1982,   n.   57",  ove  ricorrono,  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",
convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187";
      il quarto comma e' sostituito dal seguente:
      "Entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  il  Governo, sentite le regioni
interessate,  presentera'  un  disegno  di legge per disciplinare gli
interventi  diretti  alla  ricostruzione  ed allo sviluppo dei comuni
danneggiati  dagli  eventi  sismici  di  cui al primo comma secondo i
principi  e  i criteri direttivi di cui alla legge 14 maggio 1981, n.
219.  A  tal  fine  gli  interventi a favore dei comuni colpiti anche
dagli  eventi  sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 dovranno
essere unitariamente considerati";
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "Alle provvidenze contemplate dal presente decreto si applicano
le  agevolazioni fiscali previste dall'articolo 5 del decreto-legge 5
dicembre  1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22
dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e integrazioni".
    All'articolo 2:
      dopo le parole: "attuazione del presente decreto" sono aggiunte
le  seguenti:  ",  ivi  compresi quelli relativi al personale ed agli
esperti  scelti con le modalita' di cui all'articolo 1, quarto comma,
del   decreto-legge   26  novembre  1980,  n.  776,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  22  dicembre 1980, n. 874, e successive
modificazioni e integrazioni" e sono aggiunte, in fine, le parole: ",
convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 maggio 1982

                               PERTINI

                                                            SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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