Legge Ordinaria n. 348 del 10/06/1982 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1982 n. 161)
Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione
a  favore  dello  Stato  o  altro  ente  pubblico, questa puo' essere
costituita in uno dei seguenti modi:
    a)  da  reale  e  valida  cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
    b)  da  fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di
cui  all'articolo  5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e
successive modifiche ed integrazioni;
    c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del
testo  unico  delle  leggi sull'esercizio delle assicurazioni private
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959,  n.  449,  e successive modificazioni, che abbia effettivamente
esercitato  negli  ultimi  cinque  anni  il  ramo  cauzioni o il ramo
credito  e  disponga  del  margine  di  solvibilita'  previsto  dagli
articoli  35  e  seguenti  della legge 10 giugno 1978, n. 295, e tale
margine ammonti, nell'ultimo esercizio, ad almeno lire otto miliardi.
Detto  importo e' ridotto a lire quattro miliardi per le societa' che
non  esercitano  rami  diversi  da  quelli  credito  e  cauzioni.  Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato curera' la
redazione  annuale  dell'elenco  delle  imprese  di assicurazione che
presentino i requisiti predetti e la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.  Le  condizioni  ed  i limiti suindicati si applicano alle
imprese  di  assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo cauzioni
in  data  successiva  a  quella  di  entrata in vigore della presente
legge. Le imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in data
anteriore  dovranno  adeguare  il  margine  di solvibilita' ai limiti
predetti  entro  cinque  anni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge.  Durante  tale  periodo  sono  inserite  nell'elenco
innanzi previsto a condizione che siano in regola con le disposizioni
che disciplinano le riserve tecniche ed il margine di solvibilita'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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