Legge Ordinaria n. 38 del 10/02/1982 (Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1982 n. 48)
Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonche' alla legge 27 novembre 1980, n. 815.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  10  del  testo  unico  delle  norme  sulla circolazione
stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno  1959, n. 393, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio
1976, n. 313, e' sostituito dal seguente:
  "Trasporti  eccezionali  e  veicoli eccezionali. - Sono considerati
trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni:
    1)  il trasporto di una o piu' cose indivisibili che, per le loro
dimensioni,  determinano  eccedenze  rispetto  ai limiti dimensionali
stabiliti dall'articolo 32, ma sempre nel rispetto dei limiti di peso
stabiliti  nell'articolo  33; insieme alle cose indivisibili, possono
essere  trasportate  anche  altre cose non eccedenti per dimensioni i
limiti  dell'articolo  32,  sempreche'  non vengano superati i limiti
dell'articolo 33;
    2)  il trasporto di determinate materie, in eccedenza rispetto ai
limiti  di  peso  stabiliti  nell'articolo 33, effettuato con veicoli
dotati  di  speciali attrezzature permanentemente installate e aventi
caratteristiche  strutturali  che  li  rendono  idonei allo specifico
impiego  nei  cantieri  e fuori strada per spostamenti a breve raggio
per servire il ciclo operativo delle materie trasportate.
    Sono considerati veicoli eccezionali quelli che:
      a)  superino, anche a vuoto, per specifiche esigenze funzionali
i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli articoli 32 e 33;
      b)  siano destinati a trasportare cose indivisibili tali da far
superare i limiti stabiliti negli articoli 32 e/o 33.
      I  veicoli  eccezionali  possono  essere  utilizzati solo dalle
aziende  che  esercitano  ai sensi di legge l'attivita' del trasporto
eccezionale; la immatricolazione degli stessi veicoli potra' avvenire
solo a nome o nella disponibilita' delle predette aziende.
      Si   intendono   per   cose   indivisibili  quelle  di  cui  e'
tecnicamente  impossibile  ridurre  le dimensioni e/o i pesi, entro i
limiti  di  cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare danni alle cose
stesse o pregiudicare la sicurezza del trasporto.
      I  trasporti  ed  i  veicoli  eccezionali  per  circolare  sono
soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario
o  concessionario per le strade statali, militari e per le autostrade
e dalle regioni per la rimanente rete viaria.
      L'autorizzazione  alla  circolazione  non  e'  prescritta per i
veicoli  eccezionali di cui alla lettera b) del secondo comma, quando
circolano  senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli
32  e  33,  e  quando garantiscano il rispetto della iscrizione nella
fascia d'ingombro di cui all'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n.
313.
      L'autorizzazione  e' data volta per volta o per piu' transiti o
per  determinati  periodi  di  tempo  nei  limiti  del  peso  massimo
tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono
essere  imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della
strada;   ove   le  condizioni  di  traffico  e  la  sicurezza  della
circolazione   lo   consentano,   la   polizia  della  strada  potra'
autorizzare  l'impresa  a  servirsi  di  un proprio autoveicolo quale
scorta, prescrivendone le modalita'.
      L'autorizzazione  puo'  essere data solo quando sia compatibile
con  la  conservazione  delle sovrastrutture stradali e la stabilita'
dei  manufatti.  In  essa  sono  prescritte  le  opportune  cautele e
condizioni  anche nei riguardi della sicurezza della circolazione. Se
il  trasporto  eccezionale e' causa di maggiore usura della strada in
relazione  al  tipo  di  veicolo, alla distribuzione del carico sugli
assi  ed al periodo di tempo o al numero dei transiti per il quale e'
richiesta   l'autorizzazione,   deve   altresi'   essere  determinato
l'ammontare   dell'indennizzo   dovuto  all'ente  proprietario  della
strada.
      L'autorizzazione non puo' essere accordata per i motoveicoli ed
e'  comunque  vincolata  ai  limiti  di  peso ed alle prescrizioni di
esercizio indicate nel documento di circolazione prescritto dal primo
e quinto comma dell'articolo 58.
      Il  Ministro  dei  trasporti stabilisce, con propri decreti, le
caratteristiche  costruttive  e  funzionali  dei  veicoli indicati al
primo  comma,  numero  2), e al secondo comma, nonche' delle macchine
agricole e operatrici, quando per le stesse ricorrono le disposizioni
contenute nel presente articolo.
      Il  Ministro  dei  lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dei trasporti, stabilisce con propri decreti le modalita' di rilascio
delle  autorizzazioni  e  l'eventuale  indennizzo  dovuto, nonche' le
disposizioni  per  la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al
trasporto  di  carri  ferroviari  e  di quelli di cui al primo comma,
numero 2).
      Chiunque,   senza   aver  conseguito  l'autorizzazione,  esegua
trasporti   eccezionali,   ovvero  circoli  con  veicoli  eccezionali
superando  i  limiti  dimensionali stabiliti nell'articolo 32, ovvero
quelli  stabiliti  nella  autorizzazione,  e'  soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire un milione.
      Le  sanzioni  amministrative  previste dal presente articolo si
applicano  sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche'
al  committente  quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto
esclusivo.
      Chiunque,   senza   aver  conseguito  l'autorizzazione,  esegua
trasporti   eccezionali,  ovvero  circoli  con  veicoli  eccezionali,
superando  i limiti di peso stabiliti nell'articolo 33, ovvero quelli
stabiliti   nella   autorizzazione,   e'   soggetto   alle   sanzioni
amministrative del pagamento delle somme previste dall'articolo 121.
      Chiunque  esegua  trasporti  eccezionali, ovvero circoli con un
veicolo  eccezionale  senza osservare le norme e le cautele stabilite
nell'autorizzazione,  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
      Chiunque,  avendola  conseguita,  circoli  senza  avere con se'
l'autorizzazione   e'   soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire diecimila a lire ventimila. Il viaggio
potra' proseguire solo dopo l'esibizione della autorizzazione".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)