Legge Ordinaria n. 570 del 12/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 19 agosto 1982 n. 228)
Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla legge 1 agosto 1978, n. 437.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto
1978, n. 437, sono sostituiti dai seguenti:
  "La  pensione privilegiata, spettante al coniuge superstite ed agli
orfani  dei magistrati ordinari deceduti in attivita' di servizio per
effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o
criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate,
e'  stabilita  in  misura pari al trattamento iniziale complessivo di
attivita' della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita
all'epoca  del  decesso,  con  esclusione  delle quote di aggiunta di
famiglia e dell'indennita' integrativa speciale, che sono corrisposte
nella  misura stabilita per i pensionati, salvo, in ogni caso, quanto
disposto   dalla   legge   24  maggio  1970,  n.  336,  e  successive
modificazioni.
  La  pensione  privilegiata  ordinaria  spettante,  in  mancanza del
coniuge  e  degli  orfani, ai genitori ed ai collaterali e' liquidata
applicando  le  percentuali  previste  dalle  norme  vigenti  per  le
pensioni  privilegiate  di riversibilita' sul trattamento complessivo
di cui al comma precedente".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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