Legge Ordinaria n. 582 del 14/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1982 n. 230)
Modifiche ed integrazioni degli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, riguardante gli organi collegiali della scuola.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416, e' modificato nel modo seguente:
    il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Il  Consiglio  nazionale della pubblica istruzione e' formato da
settantaquattro componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma
successivo";
    al terzo comma e' aggiunta la seguente lettera:
    "m)  tre  rappresentanti  complessivi  del  personale  insegnante
direttivo  ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua
tedesca,  uno  per  le  scuole di lingua slovena ed uno per le scuole
della  Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle
predette scuole";
    il quarto comma e' soppresso;
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Per  le  elezioni  dei  rappresentanti  delle scuole di cui alla
lettera  m)  del  precedente  terzo  comma,  da  effettuarsi  con  le
modalita' di cui al successivo articolo 20, le relative liste possono
comprendere fino a tre candidati ciascuna".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)