Legge Ordinaria n. 597 del 12/08/1982 (Pubblicata nella G.U. del 25 agosto 1982 n. 233)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 30  giugno  1982,  n.  390,
recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative  delle
unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la  prevenzione
e la sicurezza del lavoro, con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      il primo comma e' sostituito con il seguente: 
      "Nelle province in cui, alla data del 1 luglio 1982, le  unita'
sanitarie locali non abbiano  iniziato  l'esercizio  effettivo  delle
funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale loro trasferite dalla  legge  23  dicembre
1978,  n.  833,  il  prefetto,  con  proprio   decreto,   nomina   un
commissario, il quale esercita,  nel  territorio  della  provincia  i
compiti gia' svolti dai predetti enti ed organi."; 
      al terzo comma le  parole:  "degli  stanziamenti  alle  regioni
assegnati sul fondo  sanitario  nazionale"  sono  sostituite  con  le
altre: "delle quote del  fondo  sanitarie  nazionale  assegnate  alle
singole regioni". 
    All'articolo 2: 
      al primo comma, dopo  le  parole:  "omologazione  dei  prodotti
industriali", sono inserite le  altre:  "ai  sensi  dell'articolo  6,
lettera n), n. 18, e dell'articolo 24, della legge 23 dicembre  1978,
n. 833"; 
      al terzo comma, dopo la parola: "decreto", e' inserita l'altra:
"interministeriale", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
requisiti   delle   imprese   ammesse   all'autocertificazione   sono
determinati con un regolamento, approvato dagli stessi  Ministri  con
decreto interministeriale."; 
      al  quarto  comma,  dopo  la  parola:  "decreti",  e'  inserita
l'altra: "interministeriali", e le parole:  "sentito  l'ISPESL"  sono
sostituite con le altre: "previo parere dell'ISPESL"; 
      l'ultimo comma e' soppresso. 
    All'articolo 3: 
      al secondo comma, le parole: "sentito l'ISPESL" sono sostituite
con le altre: "previo parere dell'ISPESL"; 
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "Il contributo di cui  all'articolo  3,  secondo  comma,  della
legge 19 dicembre 1952, n. 2390, viene assegnato al  tondo  sanitario
nazionale di cui all'articolo 51 della legge  23  dicembre  1978,  n.
833, per essere destinato ad attivita' di  ricerca  nel  campo  della
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire
dalla cessazione dell'attivita' commissariale dell'ENPI.". 
    All'articolo 4: 
      al secondo comma, la parola: "autonomo" e'  sostituita  con  le
altre: "dotato di autonomia funzionale e contabile"; 
      al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: 
      "e dei lavoratori autonomi,  nonche'  un  rappresentante  delle
associazioni sindacali dei quadri e dirigenti di  azienda,  designati
dal Consiglio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6,  lettera
c), del predetto decreto del Presidente della  Repubblica  31  luglio
1980, n. 619"; 
      al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: 
      "e  dei  lavoratori  autonomi,  nonche'  da  un  rappresentante
dell'ANCI". 
    Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente: 
    "Art. 4-bis. - I decreti previsti dal presente decreto-legge sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 12 agosto 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                SPADOLINI - MARCORA - 
                                                 ALTISSIMO - DI GIESI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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