Legge Ordinaria n. 62 del 05/03/1982 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1982 n. 63)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801,
concernente  provvedimenti  urgenti  in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento, con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Le  regioni,  sulla base delle previsioni dei piani regionali o,
in  mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono
approvare  i  limiti  di  accettabilita',  le norme e le prescrizioni
regolamentari   stabiliti   dai   comuni  o  dai  consorzi  ai  sensi
dell'articolo  13  della  legge  10  maggio  1976, n. 319, modificato
dall'articolo  16  della  legge  24  dicembre 1979, n. 650, e possono
prorogare  fino  al  31  dicembre  1983  i termini ivi indicati, gia'
prorogati   al   31   dicembre  1981,  purche'  i  relativi  impianti
centralizzati di depurazione siano compresi nei progetti gia' da esse
approvati.  Il  termine  del  31  dicembre 1980, indicato dall'ultimo
comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato
dall'articolo  16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' riaperto e
prorogato al 31 dicembre 1982".
  L'articolo 2 e' sostituito dai seguenti:
  "Art.  2.  -  In  attuazione  della  lettera  e)  del  primo  comma
dell'articolo  4  della  legge  10  maggio  1976, n. 319, le regioni,
sentiti   i  comuni,  sono  tenute,  entro  il  30  giugno  1982,  ad
individuare, mediante apposito piano, le zone idonee ad effettuare lo
smaltimento  dei  liquami  e  dei  fanghi residuati dalle lavorazioni
industriali o dai processi di depurazione.
  Le  regioni  possono  stabilire  che  l'individuazione  delle  zone
costituisce  norma  di  variante  dei  piani  urbanistici  dei comuni
territorialmente competenti.
  Le  varianti  debbono essere deliberate entro sessanta giorni dalla
data   di   emanazione   del  provvedimento  regionale.  In  caso  di
inadempienza   da   parte  dei  comuni,  le  regioni  provvedono  nei
successivi sessanta giorni ad indicare i siti idonei allo smaltimento
dei liquami e dei fanghi.
  Le   aree   comprese  nelle  zone  individuate  per  effettuare  lo
smaltimento  di  cui al primo comma sono acquisite mediante esproprio
ed  attrezzate  ai  fini  di cui al medesimo primo comma da parte dei
comuni  mediante  utilizzo  degli  stanziamenti  previsti dal terzo e
quarto  comma  dell'articolo  4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650,
nonche'  dei  proventi  derivanti dalla applicazione dell'articolo 24
della medesima legge.
  Ai  comuni  nel  cui  territorio  sono o vengono posti in esercizio
impianti  e  piattaforme  per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi
residuati   dalle   lavorazioni   industriali   o   dai  processi  di
depurazione, in conformita' con le delibere regionali di cui al primo
comma, le regioni sono tenute a corrispondere, a decorrere dalla data
della  delibera  comunale  sull'impianto o piattaforma, un contributo
annuo, proporzionale al liquame o fango trattato, da determinarsi con
legge regionale.
  La misura del contributo e' sottoposta annualmente a rivalutazione,
secondo l'indice ISTAT del costo della vita.
  Le  regioni  sono  tenute  ad  emanare  apposito regolamento per la
concessione dei contributi di cui al presente articolo.
  Le  opere  e  gli  interventi  di carattere edilizio ed urbanistico
relativi  allo  smaltimento  dei  liquami e dei fanghi, da effettuare
nelle zone di cui al primo comma, sono sottoposti alle sole procedure
di  autorizzazione  di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978,
n.  457,  con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito dallo
stesso articolo";
  "Art.  2-bis.  - Al fine di impedire il processo di eutrofizzazione
delle  acque  fluviali,  lacustri e marine ed in conformita' a quanto
disposto  dal numero 1 dello articolo 4 della legge 23 dicembre 1978,
n.   833,   i   detersivi   per  bucato  debbono  essere  prodotti  e
commercializzati   con  un  contenuto  di  composti  di  fosforo  non
superiore al 6,5 per cento espresso come fosforo.
  La  disposizione  di cui al comma precedente ha effetto su tutto il
territorio  nazionale  a  decorrere  dal  primo giorno del sesto mese
successivo  a  quello di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
  Il   Ministro   della   sanita',   di   concerto  con  il  Ministro
dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  dispone,  con
proprio  decreto, l'ulteriore riduzione al 5 per cento, espresso come
fosforo, del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi per
bucato  a  decorrere  dal  primo  giorno  del  ventiquattresimo  mese
successivo  a  quello di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
  I  produttori  di  detersivi  per bucato sono tenuti ad indicare in
modo  chiaramente visibile sui documenti di vendita e sui contenitori
destinati  al  commercio  la  percentuale  di  composti  di  fosforo,
espressa come fosforo, presenti nel prodotto.
  I  sindaci, nella loro funzione di autorita' sanitaria locale, sono
tenuti  a  garantire  l'applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo,  avvalendosi  del  personale e delle strutture delle unita'
sanitarie  locali  ed  inoltre  dei  servizi  e  presidi  multizonali
previsti  dallo articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che
devono  operare  di  concerto  con  i nuclei antisofisticazioni dello
Stato".
  L'articolo 3 e' soppresso.
  Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
  "Art. 3-bis. - L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1981,
n.  38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
1981, n. 153, e' sostituito dal seguente:
    "Al  quarto  comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n.
319,  nel  testo  modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre
1979,   n.   650,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  'I  soggetti
contemplati  dall'articolo  93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per
uso  agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti
uffici  delle  province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale
disposizione non si applica agli insediamenti produttivi'"".
  All'articolo  4,  al  secondo  comma,  sono  aggiunte,  in fine, le
parole: "o ad esperti".
  L'articolo 5 e' soppresso.
 

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