Legge Ordinaria n. 646 del 13/09/1982 (Pubblicata nella G.U. del 14 settembre 1982 n. 253)
Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  Dopo l'articolo 416 del codice penale e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 416-bis - Associazione di tipo mafioso. - Chiunque  fa  parte
di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o piu' persone,  e'
punito con la reclusione da tre a sei anni. 
  Coloro che promuovono, dirigono o organizzano  l'associazione  sono
puniti, per cio' solo, con la reclusione da quattro a nove anni. 
  L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno  parte
si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo  associativo  e
della condizione di assoggettamento e di omerta' che  ne  deriva  per
commettere delitti, per acquisire in  modo  diretto  o  indiretto  la
gestione  o  comunque  il  controllo  di  attivita'  economiche,   di
concessioni, di autorizzazioni, appalti  e  servizi  pubblici  o  per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri. 
  Se l'associazione e' armata si applica la pena della reclusione  da
quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque  a
quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. 
  L'associazione si considera armata quando i partecipanti  hanno  la
disponibilita',    per    il    conseguimento     della     finalita'
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito. 
  Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono  assumere
o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte  con  il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite  nei
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'. 
  Nei confronti del condannato e'  sempre  obbligatoria  la  confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il  reato  e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o  che  ne
costituiscono l'impiego. 
  Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di
commissionario astatore presso i mercati  annonari  all'ingrosso,  le
concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse  inerenti  nonche'
le iscrizioni agli albi  di  appaltatori  di  opere  o  di  forniture
pubbliche di cui il condannato fosse titolare. 
  Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  alla
camorra e alle altre associazioni,  comunque  localmente  denominate,
che valendosi  della  forza  intimidatrice  del  vincolo  associativo
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni  di  tipo
mafioso". 
 

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