Legge Ordinaria n. 68 del 04/03/1982 (Pubblicata nella G.U. del 10 marzo 1982 n. 67)
Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Negli  istituti  di  prevenzione  e  di  pena le pratiche di culto,
l'istruzione  e  l'assistenza  religiosa  della confessione cattolica
sono affidate, in forma di incarico, ad uno o piu' cappellani.
  Le  funzioni  di  vigilanza  e  coordinamento dei servizi di cui al
comma   precedente  sono  affidate,  sempre  in  forma  di  incarico,
all'ispettore  dei  cappellani previsto dall'articolo 1 della legge 5
marzo 1963, n. 323.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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