Legge Ordinaria n. 70 del 10/03/1982 (Pubblicata nella G.U. del 15 marzo 1982 n. 72)
Convalida degli atti e dei rapporti giuridici conseguenti alle disposizioni del decreto-legge 2 gennaio 1981, n. 2, concernente determinazione delle tariffe per l'assicurazione di responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  I contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti  stipulati  o
rinnovati in applicazione  delle  disposizioni  del  decreto-legge  2
gennaio 1981, n. 2,  restano  validi  anche  ai  fini  degli  atti  e
provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia  i  rapporti
giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 10 marzo 1982 
 
                  p. Il Presidente della Repubblica 
 
                      Il Presidente del Senato 
                               FANFANI 
                                                SPADOLINI - MARCORA - 
                                                               DARIDA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

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