Legge Ordinaria n. 943 del 23/12/1982 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1982 n. 356)
Differimento al 31 dicembre 1983 del termine in materia di indennita' di espropriazione e di occupazione di urgenza.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E'  differito  al  31  dicembre  1983  il  termine  in  materia  di
indennita' di espropriazione e di occupazione  di  urgenza  stabilito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298,  convertito
nella legge 29 luglio 1982, numero 481. 
  La presente legge entra in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                              FANFANI 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)