Legge Ordinaria n. 22 del 21/01/1983 (Pubblicata nella G.U. del 5 febbraio 1983 n. 35)
Disciplina della responsabilita' dei conservatori dei registri immobiliari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il secondo comma dell'articolo 2674 del codice civile e' sostituito
dal seguente comma:
  "In  ogni  altro caso il conservatore non puo' ricusare o ritardare
di  ricevere  la  consegna  dei  titoli  presentati  e di eseguire le
trascrizioni,  iscrizioni o annotazioni richieste, nonche' di spedire
le   copie   o   i   certificati.   Le  parti  possono  far  stendere
immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un
ufficiale giudiziario assistito da due testimoni".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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