Legge Ordinaria n. 681 del 09/12/1983 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1983 n. 344)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, recante proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonche' delle tesorerie comunali e provinciali.
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Il decreto-legge 18 ottobre 1983, n.  568,  recante  proroga  delle
gestioni esattoriali e delle ricevitorie  provinciali  delle  imposte
dirette nonche' delle tesorerie comunali e provinciali e'  convertito
in legge, con le seguenti modificazioni: 
  All'articolo 3, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    "2-bis. Gli esattori che per l'anno 1983 richiedano  l'indennita'
annuale ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, hanno diritto, per l'anno  1984,
salvo conguaglio in sede  di  liquidazione  dell'indennita'  relativa
all'anno medesimo, a tolleranze sui versamenti  di  cui  all'articolo
10, primo comma, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.  603.  Le  tolleranze  competono  nei  mesi  di
aprile,  giugno,  settembre  e  novembre  del  1984  in  misura  pari
rispettivamente ad un quarto  dell'indennita'  spettante  per  l'anno
1983.  Qualora  non  vi  sia  capienza  nei   carichi   in   scadenza
l'intendente  di  finanza  autorizza  l'esattore  a   rivalersi   sui
versamenti di cui all'articolo 7 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. 
    2-ter. Al quinto comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e comunque non puo' essere inferiore alla somma  di
12 milioni di lire"". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 9 dicembre 1983 
 
                               PERTINI 
 
                                                  CRAXI - VISENTINI - 
                                                        GORIA - LONGO 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
 
 
            Il testo del decreto-legge coordinato  con  la  legge  di
          conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  del
          giorno 19 dicembre 1983. 
            Il testo del decreto-legge coordinato  con  la  legge  di
          conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          giorno 19 dicembre. 

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