Legge Ordinaria n. 732 del 23/12/1983 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1983 n. 356)
Modifica del quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, recante misure urgenti per fronteggiare la situazione nei porti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103,
convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983,
n. 230, e' sostituito dal seguente:
  "Gli  enti  portuali,  le  aziende  dei  mezzi meccanici e il Fondo
gestione  istituti contrattuali lavoratori portuali sono autorizzati,
con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, di concerto con il Ministro
della  marina  mercantile, a stipulare mutui con garanzia dello Stato
con  istituti  di credito anche di diritto pubblico, eventualmente in
deroga  ai  rispettivi  statuti, per un periodo non superiore a dieci
anni,  per  la  copertura  finanziaria  delle  operazioni  di  cui ai
precedenti commi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)