Legge Ordinaria n. 324 del 18/06/1986 (Pubblicata nella G. U del 3 luglio 1986 n. 152)
Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Ai  fini  dell'assunzione  dei  candidati  risultati  idonei al
concorso interno speciale per la qualifica di "assistente" bandito in
data 3 settembre 1980 dall'Istituto nazionale per il commercio estero
ai  sensi  dell'articolo  148  del regolamento organico dell'Istituto
stesso,  costituiscono  posti  disponibili  anche quelli derivanti da
aumenti  di  dotazione  organica  deliberati  entro  la  data  del  3
settembre 1982.
  2. Relativamente ai dipendenti che entro la data del 31 luglio 1980
abbiano   conseguito   il   requisito   della   iscrizione   all'albo
professionale,   ai   provvedimenti   di   inquadramento   nel  ruolo
professionale  ("agronomi")  dell'Istituto nazionale per il commercio
con  l'estero  disposti  ai  sensi  dell'articolo  36 del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e' attribuita la
decorrenza  giuridica  ed  economica  rispettivamente  prevista dagli
articoli 35 e 37 del decreto medesimo.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 giugno 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              CAPRIA,   Ministro  del  commercio  con
                                l'estero

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 2:
            Il  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 411/1976
          reca  disciplina del rapporto di lavoro del personale degli
          enti  pubblici  di  cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Il
          testo degli articoli 35, 36 e 37 e' il seguente:
            "Art.  35.  (Attribuzione della qualifica). - A decorrere
          dal  19  ottobre 1973 o dalla successiva data di immissione
          in ruolo, ai dipendenti di ruolo e' attribuita la qualifica
          che   corrisponde   alla  posizione  da  ciascuno  di  essi
          ricoperta  secondo  le unite tabelle di equiparazione tra i
          ruoli  e categorie dei preesistenti ordinamenti e i ruoli e
          qualifiche del nuovo ordinamento (allegato 6).
            L'attribuzione  della  qualifica  a  norma del precedente
          comma  e  effettuata,  sulla  base  delle suddette tabelle,
          anche  nei  confronti  del  personale assunto, a seguito di
          concorsi  o  formali prove di selezione ovvero con rapporto
          d'impiego a tempo indeterminato o comunque con carattere di
          stabilita',  in  relazione  ad  esigenze funzionali stabili
          degli  enti  per  l'esercizio  di  compiti  per  i quali il
          regolamento  organico  degli enti medesimi, approvato dagli
          organi  di vigilanza, non preveda l'istituzione di apposito
          ruolo  oppure  assunto  a  contratto  dai suddetti enti per
          specifiche disposizioni di legge.
            Le  posizioni  giuridiche  di  miglior  favore  acquisite
          successivamente  al  19  ottobre  1973  e fino alla data di
          pubblicazione  del  decreto del Presidente della Repubblica
          previsto  dall'art.  26  della  legge 20 marzo 1975, n. 70,
          comportano,   nei   confronti   del  personale  di  cui  ai
          precedenti  commi,  il conferimento della diversa qualifica
          eventualmente  spettante  in  base alle suddette tabelle, a
          decorrere dalla data della loro attribuzione.
            Art.   36  (Inquadramento  del  ruolo  professionale).  -
          L'inquadramento nel ruolo professionale e' riservato:
              per  la  prima  qualifica  del  ruolo, ai dipendenti in
          possesso  di uno dei diplomi di laurea e degli altri titoli
          abilitanti  all'esercizio  delle  professioni di avvocato o
          procuratore   legale,   medico,   farmacista,  veterinario,
          attuario, ingegnere, architetto, chimico, biologo, agronomo
          e geologo;
              per  la  seconda  qualifica del ruolo, ai dipendenti in
          possesso di uno dei diplomi e degli altri titoli abilitanti
          all'esercizio   delle   professioni   di  geometra,  perito
          agrario,    perito   industriale,   assistente   sanitario,
          infermiere     professionale,     ostetrica,    vigilatrice
          d'infanzia, tecnico di radiologia, nonche' di massaggiatore
          o     massofisioterapista     equiparato    a    infermiere
          professionale,  ai  sensi dell'art. 3 della legge 21 luglio
          1961, n. 686.
              L'inquadramento  nel  suddetto  ruolo  e'  in ogni caso
          condizionato  allo  svolgimento  di  attivita' strettamente
          professionali  corrispondenti  a quelle cui gli interessati
          sono  abilitati per legge e al possesso dei seguenti titoli
          e requisiti:
                titolo  di  studio  prescritto  per  il conseguimento
          dell'abilitazione professionale;
                diploma di Stato di abilitazione professionale;
                iscrizione al rispettivo albo professionale;
                assunzione   di   una  personale  responsabilita'  di
          carattere professionale nello svolgimento delle funzioni.
                Possono   altresi'   essere  inquadrati  nella  prima
          qualifica  i dipendenti laureati in altre discipline affini
          che  appartengono  gia'  ai  preesistenti  ruoli  tecnici o
          professionali di categoria direttiva.
                Qualora   gli   ordinamenti   degli   enti  risultino
          incompatibili  con  il disposto dell'art. 15, ultimo comma,
          della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'inquadramento nel ruolo
          professionale  potra'  essere  effettuato dopo la revisione
          degli ordinamenti stessi.
            Art.  37  (Decorrenza  del  trattamento  economico). - Il
          trattamento economico di cui all'unita tabella (allegato 2)
          e' attribuito per ognuna delle nuove qualifiche a decorrere
          dal  30 dicembre 1975. La tredicesima mensilita' per l'anno
          1975  resta  acquisita  nella  misura  spettante in base al
          preesistente ordinamento".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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